Ufficio | Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione | Per mestiere di fochino s’intede quell’attività atta al brillamento delle mine, disgelamento della dinamite, eliminazione delle cariche inesplose. Chi intende esercitare tale mestiere deve essere titolare di un attestato di capacità tecnica rilasciato dal Prefetto previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi e di aver ottenuto il nulla osta da parte del Questore. |
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Modalità di presentazione | Per esercitare l’attività di fochino ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 302/1956 occorre presentare apposita domanda in bollo al Comune, utlizzando l’apposita modulistica. Nella domanda va dichiarato il possesso dei requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS e la non sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia). Inoltre nella domanda va allegato oltre all’attestato e nulla osta di cui sopra anche un certificato medico attestante l’idoneità a svolgere questo mestiere. |
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Normativa di riferimento | D.P.R. 19/03/1956 n. 302 (art. 27); D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 (art. 163 comma 2 lett. e) |
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Allegati |  | FOC01 - Domanda rilascio-rinnovo licenza fochino | |  | PRS01 - Procura Speciale | Da presentarsi in caso di procura |
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