Ufficio | Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione | Le altre strutture ricettive non rientranti nelle categorie precedenti sono:o Appartamenti ammobiliati per uso turistico;o Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi.Appartamenti ammobiliati per uso turistico: non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27 della L.R. 9/2006 (case e appartamenti per vacanze), nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto. I soggetti di cui al punto precedente hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi, definiti dalla Giunta Regionale con Delibera n. 971 del 8/06/2009.Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi: in deroga alle disposizioni di cui al capo II della L.R. 9/2006, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1 (case per fierie), della suddetta legge regionale, previo nulla osta del Comune. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività. |
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Modalità di presentazione | Le attività relative alla gestione di Appartamenti ammobiliati per uso turistico e Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi sono soggette alla presentazione di una comunicazione compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. |
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Disciplina sanzionatoria | Coloro che danno in locazione gli Appartamenti ammobiliati per uso turistico senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 150,00 a euro 300,00. La violazione delle disposizioni per l’Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00. |
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Normativa di riferimento | Legge 29/03/2001 n. 135 D.P.C.M. 13/09/2002 L.R. 11/07/2006 n. 9 DGRM n. 971 del 8/06/2009 D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 |
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Allegati |  | PRS01 - Procura Speciale | Da presentarsi in caso di procura |  | SR1.05.01 - Comunicazione appartamenti ammobiliati uso turistico | |  | SRAS01 - Richiesta autorizzazione sanitaria | |
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