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SAB01 - Somministrazione alimenti e bevande – esercizio dell’attività
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Ufficio | Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione | Premesso che: - per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, s’intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo; - per area aperta al pubblico, s’intende quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la SCIA; - per attrezzatura ed impianti di somministrazione, s’intende tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria. Essi hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, solo nelle zone sottoposte a programmazione. In tutti gli altri casi l’apertura, il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’Amministrazione, una volta ricevuta la documentazione, procederà all'accertamento dei requisiti morali e professionali, nonché: - alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività; - all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio; - alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto; - all'accertamento della conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità dei locali stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati. Le norme relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali. Non si applicano, altresì, agli artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti grazie ai recenti interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazíone del settore, pertanto, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi: - il rispetto degli orari di apertura e di chiusura; - l’obbligo delle chiusura domenicale e festiva; - l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. L'orario prescelto comunque deve essere comunicato al Comune e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. Gli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di esposizione dei prezzi. Eventuali listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. |
| Modalità di presentazione | L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, solo nelle zone sottoposte a programmazione. In tutti gli altri casi l’apertura, il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le istanze e le segnalazioni dovranno essere compilata sugli appositi modelli riportati in calce e presentati insieme alla documentazione richiesta. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
| Disciplina sanzionatoria | A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in mancanza dei requisiti morali e professionali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis,comma 1, del r.d. 773/1931 (TULPS).Per ogni altra violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del R.D. 773/1931. |
| Normativa di riferimento | Legge 25/08/1991 n. 287 L.R. 10/11/2009 n. 27 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. Regolamento Regionale n. 5 del 4/08/2011 |
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Allegati |  | PRS01 - Procura Speciale | Da presentarsi in caso di procura |  | SAB01 - COMUNICAZIONE sospensione attività - variazione generica | |  | SAB05 - SCIA nuova apertura, subingresso, trasferimento sede, gestione reparto, ampliamento-riduzione superficie,cessazione | |  | SAB10 - SCIA nuovo esercizio in zona no programm | SCIA SAB nuova apertura in zona non soggetta a programmazione |  | SAB11 - Comunicazione chiusura per ferie | |  | SAB12 - Comunicazione orario e riposo settimanale | |
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