Ti trovi in: > Home > Procedimenti e modulistica > Noleggio e rimessa veicoli > Rimessa Veicoli
RIM01 - Rimessa veicoli
| | |
---|
Ufficio | Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione | L'attività di rimessa di veicoli (vetture, moto, biciclette) può esercitarsi in appositi spazi (autorimesse) o in area scoperta (deposito/parcheggio).L'attività di rimessa di veicoli può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. presso carrozzerie o officine). Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Modalità di presentazione | L'esercizio dell’attività di rimessa veicoli è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune in cui ha sede l’attività.Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Prefetto.L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
| Disciplina sanzionatoria | Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi rivisti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. |
| Normativa di riferimento | R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ''Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza''; R.D. 6 giugno 1940, n. 635 - ''Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza''. D.P.R. nesimo 480/2001 |
|
Allegati |  | PRS01 - Procura Speciale | Da presentarsi in caso di procura |  | RIM01 - SCIA rimessa di autoveicoli | |  | RIM02 - Comunicazione rimessa di autoveicoli | cessazione |
|
Presenta domanda on-line |  |
|